La legge italiana sul franchising del maggio 2004

Data

ott 02, 2007

Il Salone del Franchising di Milano si sta avvicinando: il 19 ottobre aprirà i battenti a Padiglione 15 dell’area espositiva di Rho-Pero. Riteniamo utile attirare l’attenzione della comunità del franchising sull’importanza della nuova legge nei rapporti affiliante / affiliati

Definizione di franchising
La legge del 2004 così definisce il franchising: “l’affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”.
La legge, inoltre, fornisce le definizioni di: know-how, diritto d’ingresso, royalty e beni offerti dall’affiliante.

Ambito di applicazione della legge
Le disposizioni relative al contratto di affiliazione commerciale si applicano anche al contratto di Master franchise e al Corner franchise.

Forma e durata del contratto
Il contratto di franchising, che può essere utilizzato in ogni settore di attività economica, deve essere redatto in forma scritta. Per la costituzione di una rete di franchising, l’affiliante deve aver sperimentato sul mercato la propria formula commerciale. La durata del contratto deve essere di almeno tre anni per garantire all’affiliato l’ammortamento dell’investimento.

Contenuti del contratto
Il contratto deve prevedere ed indicare:
· l’ammontare del diritto d’ingresso e degli investimenti che l’affiliato deve sostenere prima dell’inizio dell’attività;
· le modalità di calcolo e di pagamento delle royalty e l’eventuale indicazione del giro d’affari minimo che l’affiliato può realizzare;
· l’esatta esclusiva territoriale sia in relazione agli altri affiliati, ad altri canali di vendita e ad unità di vendita gestiti direttamente dall’affiliante;
· la descrizione del know-how fornito dall’affiliante all’affiliato;
· le caratteristiche dei servizi offerti dall’affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione;
· le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso.

Obblighi precontrattuali dell’affiliante
Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione del contratto di franchising l’affiliante deve consegnare all’aspirante affiliato una copia del contratto da sottoscrivere, unitamente ai seguenti allegati:
· i principali dati relativi all’affiliante e, su richiesta dell’aspirante affiliato, copia dei suoi bilanci degli ultimi tre anni (o quelli disponibili, se la società è di recente fondazione);
· l’indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa domanda di registrazione o del deposito;
· una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l’attività oggetto dell’affiliazione commerciale;
· una lista degli affiliati e dei punti vendita diretti dell’affiliante;
· l’indicazione della variazione, per gli ultimi tre anni, del numero degli affiliati con relativa ubicazione;
· la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell’affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di franchising.
Queste informazioni costituiscono il Documento Informativo Precontrattuale (DIP) previsto anche dalle leggi sul franchising in Francia e in Spagna. Negli USA questo documento è chiamato “disclosure”.

Obblighi precontrattuali di comportamento delle due Parti
Sia l’affiliante che l’affiliato devono tenere, in qualsiasi momento, nei confronti dell’altra parte, comportamenti ispirati a lealtà, correttezza e buona fede.

Conciliazione
Per le controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale, le Parti possono convenire che, prima di adire l’autorità giudiziaria o ricorrere all’arbitrato, debba essere fatto un tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio nel cui territorio di competenza ha sede l’affiliato.

Annullamento del contratto
Se una Parte ha fornito false informazioni, l’altra Parte può chiedere l’annullamento del contratto nonché il risarcimento del danno, se dovuto.

Fonte: Articolo pubblicato su IMAGO n. 15, luglio-settembre 2004

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