Come esportare il franchising in Cina

Carlo Geremia

Data

set 19, 2012

di Carlo Geremia (nctm.it - Studio legale associato)

Il nuovo Catalogo sugli investimenti stranieri in Cina, il più importante documento di indirizzo politico in materia di investimenti stranieri (entrato in vigore il 31 gennaio 2012), ha rimosso il franchising dalla categoria di quegli investimenti soggetti a restrizioni. Il franchising è adesso un investimento “permesso”. Questa novità normativa rappresenta senz’altro un ulteriore segno di apertura verso gli investitori stranieri del settore, in particolare, oltre ai grandi gruppi multinazionali, anche alle piccole e medie imprese. 

Definizione di franchising

In Cina, la disciplina attuale del franchising non è raccolta in un’unica legge ma in vari regolamenti emessi dal Governo e dal Ministero del Commercio (principalmente nel 2007). La medesima normativa è applicabile agli investitori stranieri e a quelli cinesi. Per la normativa cinese si ha franchising quando una società (franchisor), titolare di certe risorse che possono generare attività commerciali, come i diritti di proprietà intellettuale, le concede, con un contratto, in licenza d’uso ad un’altra società perché conduca un’attività economica secondo un certo modello commerciale. Questa seconda società (franchisee) pagherà un compenso al franchisor come corrispettivo per l’uso dei diritti di proprietà intellettuale e del modello di vendita di beni o fornitura di servizi. I diritti di proprietà intellettuale possono comprendere: marchi (registrati in Cina), insegne, brevetti, know-how, etc. In pratica, attraverso la licenza di questi diritti di proprietà intellettuale, il franchisee acquisisce sia il diritto di utilizzarli unitamente ad un certo modello commerciale sia l’opportunità di beneficiare della reputazione presso il pubblico che si accompagna (o dovrebbe accompagnarsi) a questo modello. 

Requisiti del franchising

L’attuale normativa contempla principalmente due requisiti per poter condurre oggi una attività di tipo commerciale nella forma del franchising: 

1. il franchisor gestisce direttamente almeno due negozi. La normativa non richiede che questi punti vendita si trovino in Cina e neppure che siano negozi del franchisor stesso. Potrebbe anche trattarsi di negozi aperti da una società collegata e all’estero. Nella pratica, tuttavia, la soluzione più semplice è aprire i due punti vendita in Cina e, possibilmente, nella stessa località. Questo agevola enormemente la prova dell’esistenza del presupposto in questione; 

2. i due negozi devono essere stati aperti per un periodo superiore ad un anno. In presenza di questi due presupposti, la società potrà aggiungere, previa approvazione da parte dell’autorità, nel proprio oggetto sociale “condurre attività economiche con le modalità del franchising”. 

Registrazione del franchising

Il franchisor deve presentare domanda per la registrazione del franchising presso l’ufficio competente del Ministero del Commercio entro 15 giorni dalla sottoscrizione del primo contratto di franchising. Tra i documenti più importanti che il franchisor deve presentare ci sono:

  • la situazione di tutte le attività in franchising in Cina;
  • i certificati di registrazione di marchi, brevetti, etc.; 
  • il primo contratto di franchising; 
  • il modello del contratto di franchising; 
  • il manuale operativo (indice degli argomenti);
  • piano di sviluppo di mercato; 
  • prova della maturità del modello di franchising adottato e della capacità di fornire al franchisee indirizzi guida, supporto tecnologico e formazione.

 

Obblighi di informazione

È anche prevista una serie di obblighi di informazione a carico del franchisor verso il franchisee, aventi ad oggetto, tra le altre cose:

  • i diritti di proprietà intellettuale di cui il franchisor è titolare e la loro situazione;
  • numero dei franchisee e rispettive località; 
  • valutazione dell’attuale situazione degli esercizi in franchising; 
  • modalità specifiche per lo svolgimento dell’attività di indirizzo e supervisione. 

Il franchisee ha diritto di risolvere il contratto di franchising nel caso in cui le informazioni fornite siano incomplete o false. 

Considerazioni conclusive

La disciplina del franchising in Cina è stata redatta con in mente prevalentemente gli operatori domestici. In particolare, la normativa intende tutelare, i franchisee contro frodi o imposizioni da parte dei franchisor (non di rado si e’ assistito a franchisor che impongono il pagamento di garanzie, corrispettivi per l’uso del marchio, ma di fatto non offrono alcun servizio di assistenza tecnica e formazione). 

In questa ottica, le autorità non sono interessate all’esame di tutta la documentazione del franchising ma soltanto di quella riguardante le modalità di gestione degli esercizi in franchising, le attività di formazione e supervisione svolte dal franchisor. In questo modo si intende anche tutelare i consumatori.

La normativa in vigore contempla solo marginalmente certi aspetti di primario interesse per il franchisor, soprattutto se straniero, come gli obblighi del franchisee di:

- rispettare gli standard di qualità fissati dal franchisor;

- vendere esclusivamente i prodotti o i servizi del franchisor; 

- tutelare i diritti di proprietà intellettuale del franchisor. 

Tutti questi punti necessiteranno di essere disciplinati in modo più esteso nel contratto di franchising.

 

carlo.geremia@nctm.it
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Fonte: Beesness