La vendita diretta a domicilio - Franchising servizi a domicilio

Franchising servizi a domicilio e assistenza domiciliare

Anche nel settore del franchising esistono diverse reti che vendono prodotti o servizi al domicilio. Per quanto riguarda i servizi troviamo tipicamente le reti specializzate nell'assistenza domiciliare ad esempio ad anziani, malati etc.

Per quanto riguarda la vendita diretta di prodotti al domicilio possiamo prendere come esempio quelle reti in franchising di cibo per animali domestici.

Alcuni link utili in merito: Franchising al domicilio

Franchising Lavoro da casa (o senza ufficio)

 

Servizi e prodotti direttamente a domicilio

In periodi di crisi economiche a livello nazionale e globale come quello attuale, nuovi canali di commercializzazione di prodotti o servizi si affiancano o, addirittura, si affermano in modo deciso rispetto a quelli tradizionali. E' questo il caso rappresentato dalla vendita diretta, consistente in una forma di vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori e che può svolgersi attraverso due differenti modalità di organizzazione commerciale: una denominata one to one, quando l’incaricato alla vendita si presenta direttamente al domicilio del potenziale acquirente e l’altra party plan, caratterizzata da incontri di presentazione e vendita di prodotti o servizi presso il domicilio di uno dei consumatori. Quest’ultimo, ad esempio, è il caso di brand d’oltreoceano, affermati anche nel mercato italiano, quali Herbalife (integratori alimentari) e Stanhome (prodotti per la casa).

La formula commerciale della vendita diretta a domicilio è nata negli Stati Uniti - trovando in seguito rapida diffusione in Europa e nel resto del mondo - dove registra un fatturato di quasi 30 miliardi di dollari all’anno e offre lavoro a più di 16 milioni di incaricati alle vendite. Anche nel nostro paese, la vendita diretta a domicilio rappresenta una realtà non solo consolidata, ma anche in costante crescita ed evoluzione, al fine di adattarsi alle sempre nuove condizioni del mercato ed esigenze dei consumatori, tanto che Avedisco, la prima associazione di vendite dirette ai consumatori che vanta una esperienza di oltre 40 anni in questo settore e rappresenta le più importanti realtà industriali e commerciali sia italiane sia estere, ha stimato che le proprie aziende associate, con oltre 800 milioni di euro di fatturato, rappresentano circa il 35 per cento del mercato nazionale delle vendite dirette.

La formula commerciale della vendita diretta a domicilio si presenta come un’ottima opportunità di business e, talvolta, di crescita professionale, per tutti coloro i quali siano alla ricerca di un’attività lavorativa indipendente e flessibile - in termini di orario e di organizzazione del lavoro stesso - e per quelle persone che intendano integrare il proprio stipendio con entrate aggiuntive. Dal momento che per svolgere il ruolo di incaricato alla vendita non sono richieste particolari specializzazioni o competenze tranne, ovviamente, una spiccata predisposizione alle relazioni interpersonali, risulta essere molto adatto e conveniente per giovani al primo impiego, per chi intenda reinserirsi nel mercato del lavoro, per le casalinghe e i pensionati che desiderino utilizzare parte del proprio tempo libero e, infine, per gli studenti alla ricerca di entrate economiche volte al proprio mantenimento durante il periodo degli studi.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si può affermare, quindi, che questo sistema di vendita rappresenti la soluzione ideale per chi desideri guadagnare in rapporto al proprio impegno. I consumatori, d’altro canto, apprezzano grandemente la possibilità di fare acquisti comodamente a casa propria, con la certezza di poter contare su un servizio di elevata qualità, sia in termini di professionalità degli incaricati alla vendita, sia di prodotti presentati. Inoltre, la capillarità del servizio di vendita diretta a domicilio garantisce la copertura del territorio italiano, permettendo anche agli abitanti delle località più periferiche e non coperte sufficientemente dal retail di optare per gli acquisti attraverso il canale della vendita diretta.

A conferma di quanto fin qui detto, i dati del primo semestre del 2011 presentati da Avedisco confermano un trend positivo e in costante ascesa del settore rispetto all’anno precedente, sia in termini di fatturato complessivo delle aziende associate con un incremento del 6.23 %, sia di incaricati alle vendite dirette su tutto il territorio nazionale con un + 7.38 %. In particolare, la crescita più consistente è stata registrata dal comparto di beni e servizi inerenti alle energie alternative - fotovoltaico e all’editoria - opere d’arte (+ 40.97 %), seguito dai beni durevoli casa (+ 14.34 %) e dai beni di consumo casa (+ 4.58%). Il settore alimentare - nutrizionale si conferma come il comparto più importante della vendita diretta a domicilio e in costante ascesa, con un fatturato di 145 milioni e 787 mila euro.

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Legge 17 agosto 2005 n. 173 sulla disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendite piramidali

Art. 1. para 1 - Definizioni
Ai fini della presente legge si intendono:
a) per "vendita diretta a domicilio", la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago;
b) per "incaricato alla vendita diretta a domicilio", colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio;
c) per "impresa" o "imprese", l'impresa o le imprese esercenti la vendita diretta a domicilio di cui alla lettera a).

Art. 4. Para 4 - L’incaricato non ha obbligo di acquisto
Nei confronti dell’incaricato alla vendita diretta a domicilio non può essere stabilito alcun obbligo di acquisto:
a) di un qualsiasi ammontare di materiali o di beni commercializzati o distribuiti dall’impresa affidante, ad eccezione dei beni e dei materiali da dimostrazione strumentali alla sua attività che per tipologia e quantità sono assimilabili ad un campionario;
b) di servizi forniti, direttamente o indirettamente, dall’impresa affidante, non strettamente inerenti e necessari all’attività commerciale in questione, e comunque non proporzionati al volume dell’attività svolta.

Art. 4. para 9 - Compenso dell'incaricato
Il compenso dell'incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione è costituito dalle provvigioni sugli affari che, accettati, hanno avuto regolare esecuzione. La misura delle provvigioni e le modalità di corresponsione devono essere stabilite per iscritto.

Art. 5. - Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene
1. Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura.
2. E' vietata, altresì, la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, "catene di Sant'Antonio", che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto a reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo.

Art. 6. – Elementi presuntivi
1. Costituisce elemento presuntivo della sussistenza di una operazione o di una struttura di vendita vietate ai sensi dell’articolo 5 la ricorrenza di una delle seguenti circostanze:
a) l’eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare dall’impresa organizzatrice, ovvero da altro componente la struttura, una rilevante quantità di prodotti senza diritto di restituzione o rifusione del prezzo relativamente ai beni ancora vendibili, in misura non inferiore al 90 % del costo originario, nel caso di mancata o parzialmente mancata vendita al pubblico;
b) l’eventuale obbligo del soggetto reclutato di corrispondere, all’atto del reclutamento e comunque quale condizione per la permanenza nell’organizzazione, all’impresa organizzatrice o ad altro componente la struttura, una somma di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari e benefici finanziari in genere di rilevante entità e in assenza di una reale controprestazione;
c) l’eventuale obbligo del soggetto reclutato di acquistare, dall’impresa organizzatrice o da altro componente la struttura , materiali, beni o servizi, ivi compresi materiali didattici e corsi di formazione, non strettamente inerenti e necessari alla attività commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume dell’attività svolta.