Franchising – Qualificazione del rapporto – Sentenza n. 647/2007 della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta in merito alla qualificazione del rapporto di franchising, con una Sentenza che, per la verità occupandosi di taluni aspetti peculiari, in realtà delinea taluni principi informatori del contratto in discorso, costituendo la base per altri e più significativi passaggi interpretativi.

Per la Corte, infatti, “Il franchising costituisce un sistema di collaborazione tra un produttore o rivenditore di beni  od offerente di servizi (franchisor) ed un distributore (franchisee), giuridicamente indipendenti l'uno dall'altro, ma vincolati da un contratto in virtù del quale il primo concede al secondo la facoltà di entrare a far parte della propria catena di produzione o di vendita di beni, o di offerta di servizi, a determinate condizioni e dietro corrispettivo”.

In tale ottica, prosegue la Corte, la causa del contratto di franchising sarebbe costituita dallo scambio tra la possibilità, per il franchisor, di allargare il proprio giro commerciale “senza intervenire direttamente nella realtà locale”, e quella, per il franchisee, di intraprendere un'attività commerciale “dai rischi ridotti, facendo affidamento sul marchio del franchisor, e quindi giovandosi della posizione di affidabilità e prestigio acquisita dallo stesso”.

Riassumiamo: la Cassazione, in buona sostanza ed in sintesi, ci dice che:

-franchisor e franchisee sono imprenditori autonomi;

-il franchising permette all'affiliante di “allargare il proprio giro commerciale”;

-il franchising, per l'altra parte, costituisce strumento necessario per potere entrare sul mercato con un coefficiente di rischio sufficientemente contenuto, generato proprio dalla “affidabilità” e dal “prestigio” acquisiti dal franchisor.

Alla luce di quanto sopra, e posto che la L. 6 maggio 2004, n. 129, costituisce disciplina da interpretare (secondo quella che è l' “intenzione” manifestata dal Legislatore) in un'ottica “di favore” per il franchisee, sembrerebbe che tali “affidabilità” e “prestigio” costituiscano elementi essenziali del contratto, proprio in quanto costituenti la “causa” dello stesso. In altri termini, laddove tali elementi risultino inesistenti (abbiamo spesso parlato, anche su questo sito, di franchisors del tutto “improvvisati” o addirittura di casi di vera e propria “simulazione” del possesso di know – how), la conseguenza potrebbe essere addirittura la vera e propria, radicale nullità del contratto stesso.

Non possiamo ancora conoscere se sarà effettivamente questa la conseguenza logica che verrà tratta dalle Sentenze successive. Certo è che, in ogni caso, la Sentenza citata fornisce un ulteriore strumento interpretativo a difesa del franchising “virtuoso” che abbiamo sempre cercato di sostenere.

Giovanni Adamo, Fondatore Studio Legale Adamo (www.studiolegaleadamo.it) - Avvocato in Bologna – Cultore della Materia di Diritto Civile nell’università di Bologna